Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Trattato del diritto della caccia - Abilitazione all'esercizio venatorio

Chi intende iniziare a cacciare e richiedere quindi una licenza di porto di fucile per uso caccia, deve prima di tutto richiedere il certificato di idoneità psicofisica e poi superare l’esame di abilitazione all’esercizio venatorio (art. 22 LC).
L’abilitazione è richiesta solo per il primo rilascio e perciò non deve dare l’esame chi è ha già avuto in passato una licenza di caccia. Non è necessario produrre ad ogni rinnovo il certificato perché il possesso di una precedente licenza di caccia esonera dall’obbligo.
In ogni capoluogo di provincia viene stabilita la data per la sessione di esame e viene costituita una commissione di esame composta di esperti nelle seguente materie:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento della specie cacciabili;
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
e) norme di pronto soccorso.
Le regioni fissano le modalità dell’esame e possono introdurre ulteriori ar­gomenti di esame.
Almeno un membro deve essere laureato in scienze biologiche o in scienze naturali, esperto in mammiferi ed uccelli. Il candidato deve ottenere la suffi­cienza in tutte e cinque le materie.
La provincia rilascia quindi un certificato di superamento dell’esame che ha valore per tutta la vita.
In un solo caso l’esame va ripetuto e cioè quando si chiede il rilascio di una nuova licenza perché la precedente è stata → revocata a norma art. 32 LC.
Si ritiene da alcuniche il cacciatore straniero, munito di licenza di caccia estera, debba sostenere l’esame di abilitazione, salvo diversa disposizione della legge regionale. La questione non è chiara.
Attenzione ad una imprecisione della legge: l’art. 23, 1° comma, LC regola la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22. In realtà, come emerge poi dai commi successivi la tassa istituita non è quella per l’esame di abilitazione (una volta nella vita e che quindi ben pochi soldi porterebbe alle regioni!), ma quella annuale da pagare alle regioni per poter cacciare. Ciò non toglie che la provincia possa stabilire il pagamento di diritti per chi chiede di sostenere l’esame di abilitazione.


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